Descrizione
L'ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI, istituito dall’art.66 della legge n.448/98 e disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001, spetta per ogni figlio nato dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (a carico dei datori di lavoro), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento.
Per poter ottenere l’assegno occorre:
- essere cittadina italiana;
- essere cittadina comunitaria;
- essere cittadina extracomunitaria in possesso del permesso di soggiorno;
L’assegno può essere richiesto da:
- chi non ha beneficiato o non beneficia di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno in argomento risulti inferiore a € 2.020,85, le stesse potranno avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale;
- chi non ha beneficiato dell’assegno di maternità di competenza dell’INPS ai sensi dell’art. 49, comma 8, della legge 488 del 1999.
La materia è regolata dal D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
IMPORTO DELL’ASSEGNO E LIMITE ISEE
L’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 01/01/2024 al 31/12/2024, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17, per un massimo di cinque mensilità, per complessivi € 2.020,85, pagato in unica soluzione ai soggetti il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. N. 159/2013, pari a € 20.221,13.
Per i nuclei familiari con più componenti o in situazioni particolari i valori dell’ISEE devono essere riparametrati sulla base della scala di equivalenza del “riccometro” (D.Lgs. 109/98).
L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, Via Rimembranza n. 24, oppure può essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.milena.cl.it
L’istanza deve essere presentata da uno dei genitori responsabile della dichiarazione, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Milena e reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure sul sito www.comune.milena.cl.it.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, deve allegare:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- le cittadine extracomunitarie dovranno presentare anche fotocopia del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE anno 2024;
- codice IBAN di conto corrente bancario o postale.